Art. 1.
(Abrogazione del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

      Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 503 del 1992.